Statuto

Statuto U.R.C.A.

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 18 giugno 2011 Ca’ Vecchia – Sasso Marconi – Bologna  – Modificato dall’Assemblea dei Soci il 21 ottobre 2016

Via di Corticella 183/6 – Bologna

Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita l’associazione nazionale “ URCA – Gestione fauna ed ambiente” secondo i principi del proprio Manifesto, di seguito detta URCA.

Art. 2 – SEDE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’associazione ha sede legale in Bologna, Via Di Corticella 183/6.
L’ URCA costituisce il sistema nazionale unitario di rappresentanza generale dei soci.
L’URCA si articola a livello territoriale in sezioni Regionali, Provinciali ed eventualmente Locali.
Le sezioni Regionali e/o Provinciali hanno autonomia operativa, amministrativa e devono dotarsi di Statuto conforme allo Statuto nazionale.
L’URCA non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
Gli eventuali utili devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’articolo 3.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 3 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Scopo dell’associazione è la tutela della fauna selvatica e dell’ambiente secondo i principi del “Manifesto URCA” che si allega al presente statuto e ne è parte integrante, il cui contenuto rappresenta il patrimonio di principi e di idee della associazione ed il carattere distintivo di questa.

In particolare lo scopo e le finalità di URCA sono di:
valorizzare il territorio nazionale, e particolarmente quello Appenninico, ai fini ambientali, naturalistici e turistici;
diffondere la conoscenza della fauna selvatica e del suo ambiente, con particolare riguardo alla conservazione, all’incremento degli ungulati in armonia con una politica dell’utilizzo multiplo del territorio;
accrescere la cultura naturalistica e favorire una gestione tecnica ed etica della fauna selvatica;
valorizzare la cultura della trofeistica, quale strumento di studio e gestione del patrimonio ungulati;
stimolare le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati in genere al compimento di atti e collaborare con essi per la realizzazione di programmi, in ogni caso in sintonia con lo scopo e con la strategia della associazione.

URCA così agisce per il raggiungimento dei sopraddetti scopi:
definisce in sede nazionale gli obiettivi generali e comuni agli associati, le strategie cui devono attenersi le Sezioni Regionali e gli altri associati;
contribuisce ad una valida ricerca tecnico-scientifica diretta a mantenere ed a migliorare l’ambiente e la sua fauna tipica, con particolare riferimento a quello appenninico;
sviluppa i rapporti con lo Stato, gli Enti locali e le Istituzioni centrali e periferiche in stretta collaborazione con gli associati, anche al fine di una corretta regolamentazione della gestione della fauna selvatica a fini conservativi e secondo gli scopi dell’associazione;
sviluppa i più ampi rapporti con tutte le forze sociali ed il mondo tecnico-scientifico ed accademico ed in genere con coloro che siano interessati ad una corretta gestione dell’ambiente e della fauna selvatica;
promuove o realizza corsi per la formazione dei soci, naturalisti, volontari, appassionati, addetti alla vigilanza e terzi in genere, utilizzando proprie strutture o strutture degli associati;
promuove e cura l’iscrizione in apposito Albo nazionale degli abilitati ai corsi secondo regole condivise ed approvate dall’ISPRA;
svolge una funzione permanente di educazione ambientale e della gestione della fauna impegnandosi in particolar modo nel mondo della scuola e stipulando ove sia possibile convenzioni con i Dirigenti scolastici;
raccoglie ed elabora dati e diffonde dati relativi all’ambiente ed alla gestione fauna;
attua quant’altro possibile, utile ed opportuno per il raggiungimento dello scopo e delle finalità associative sopra indicate e svolge tutte le attività a queste connesse e di cui all’art. 10, comma 5, D.Lgs. 460/1997.

Art. 4 – GLI ASSOCIATI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche di entrambi i sessi e giuridiche che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema URCA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
L’adesione all’associazione URCA avviene mediante tesseramento unico nazionale tramite i Regionali e/o Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni dell’ associazione.
All’atto dell’ammissione l’associato si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura proposta dal Consiglio nazionale ed approvata dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura dell’associato temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Le persone giuridiche che si associano equivalgono a tutti gli effetti ad un singolo associato.
Le attività svolte dagli associati a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati maggiorenni aderenti all’associazione hanno diritto:
a) di eleggere col proprio voto i rappresentanti negli organi sociali;
b) di essere eletti negli organi sociali.
Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: l’associato non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Art. 6 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Manifesto, delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’associato può recedere dall’associazione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
L’associato può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione dell’associato è decisa dal Consiglio Nazionale o ratificata su richiesta del Regionale e/o dal Provinciale, sentito il parere dei Probiviri.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
Associati recessi e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 8 – SETTORIALI
Possono essere istituite Sezioni settoriali URCA previa approvazione delle stesse ad opera del Consiglio.

Art. 9 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei delegati;
– Il Consiglio;
– Il Presidente;
– il Tesoriere;
– I Probiviri.
Tutti gli organi sociali e le cariche sociali hanno una durata di quattro anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea dei delegati è costituita dagli associati nominati dai Regionali e/o Provinciali secondo le modalità indicate dal Regolamento Interno ed in regola con i pagamenti delle quote sociali.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
– Avviso scritto, da inviare con lettera semplice e/o fax e/o e-mail e/o raccomandata A/R direttamente ai singoli delegati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio.
Deve inoltre essere convocata entro un mese:
a) quando un terzo del Consiglio lo ritenga necessario, mediante richiesta motivata e scritta;
b) quando la richiede almeno un terzo dei delegati, mediante richiesta motivata e scritta.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea, poteri:
a) approva e modifica lo Statuto;
b) elegge il Consiglio ed i Probiviri;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Tesoriere;
d) approva annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
e) approva il programma annuale dell’associazione;
f) ratifica le esclusioni degli associati;
g) ratifica il Regolamento e le sue modifiche.
h) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei presenti e rappresentati per delega, vengono prese a maggioranza e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro componente.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede della associazione.
Ogni componente ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia e ottenerla in tempi congrui.

L’assemblea inoltre:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei componenti e con decisione deliberata a maggioranza;
b) scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di 2/3 dei componenti e col voto favorevole di 3/4 dei componenti.

Art. 11 – IL CONSIGLIO
L’associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall’assemblea e composto da un massimo di 31 membri di cui una quota ragionevole di componenti di sesso femminile secondo il principio “dell’equilibrio di genere” secondo le modalità indicate dal Regolamento Interno.
La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o se richiesta da 1/3 dei membri del Consiglio mediante richiesta motivata e scritta entro i termini previsti dal Regolamento.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Non è ammessa la rappresentanza per delega.
Poteri del Consiglio:
nomina il Presidente;
nomina i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario su proposta del Presidente.
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico redatti dal Tesoriere.
redige e/o modifica il Regolamento Interno salva ratifica dell’Assemblea
valuta e approva l’affiliazione di altre associazioni e/o sodalizi
valuta e approva l’apertura di nuove sezioni regionali;
esclude gli associati salvo successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
nomina la Commissione Elettorale

Art. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio e l’Assemblea.
Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità, alle altre Associazioni, ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’Assemblea dei soci delegati e il Consiglio sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti autorizzati dal Consiglio.
Il Presidente può restare in carica per due mandati consecutivi o tre con voto favorevole dei ¾ dei consiglieri.

Art. 13 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
– dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
– da iniziative promozionali.
Il Consiglio potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 14 – BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Tesoriere su mandato del Consiglio ed approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 – REGOLAMENTO DELL’ URCA
Il Regolamento viene predisposto ed approvato dal Consiglio salvo ratifica dell’Assemblea, indica la suddivisione organizzativa dell’associazione, le modalità elettive e tutto quanto concerne l’organizzazione dell’associazione.

Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei componenti della Assemblea e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità statutarie.

Art. 18 – PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti effettivi, di cui uno ne è presidente, e tre supplenti.
Il Collegio dei probiviri interviene su richiesta del Presidente Nazionale.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.